PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso sono fatte salve le utilizzazioni delle opere di cui al primo comma, per motivi culturali o promozionali, purché prive di ogni scopo di lucro, in occasione di manifestazioni a carattere locale organizzate e svolte dagli enti per la promozione del turismo».

      2. Il Governo provvede ad adeguare lo statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, e successive modificazioni, alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo che la Società non può concedere permessi per l'utilizzazione gratuita delle opere, salvo che l'utilizzazione delle stesse avvenga nel corso di manifestazioni di carattere strettamente locale, organizzate e svolte dagli enti per la promozione del turismo.